Principio in tema di affitto diverso da quello dei fondi rustici
Per un principio generale, del quale costituiscono applicazione l'art. 1569 del codice in tema di contratto di somministrazione e l'art. 2119 in tema di rapporto di lavoro, la mancata determinazione contrattuale della durata della locazione importa la facoltà di recesso con o senza preavviso.
Questo principio, però, si applica soltanto in tema di locazione di beni produttivi diversi dai fondi rustici; per ogni altra locazione, di beni mobili o immobili, di fondi urbani o di fondi rustici, la legge ha fissato invece una durata operativa in mancanza di accordo delle parti, e ciò allo scopo di assicurare una persistenza del rapporto, adeguata al suo contenuto economico (articoli 1574 e 1630).
Il preavviso è dato nel termine pattuito nel contratto; in mancanza, in quello stabilito dagli usi e quando anche gli usi tacciono, occorrerà aver riguardo alla natura del contratto per stabilire, caso per caso, un termine che possa ritenersi congruo.
Il principio stabilito in questo articolo non è assoluto e sono salvi gli usi che dispongono diversamente.