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Articolo 1481 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Pericolo di rivendica

Dispositivo dell'art. 1481 Codice Civile

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo(1), quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi(2), salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Note

(1) In base alla giustificazione sottesa alla norma si ritiene che il compratore possa sospendere anche le prestazioni accessorie.
(2) Non è necessario che sia sorta lite giudiziale, poichè la funzione anticipatoria del rimedio legittima una sospensione anche anteriore.

Ratio Legis

La norma, così come nell'ipotesi di cui all'art. 1482 del c.c., attribuisce alla parte acquirente uno strumento di autotutela nel caso in cui vi sia pericolo che perda il bene a causa della rivendica da parte di terzi. Esso, però, non trova giustificazione se la controparte da garanzia dell'adempimento ovvero se il compratore conosceva il pericolo.

Spiegazione dell'art. 1481 Codice Civile

Pericolo di rivendicazione

Se vi è pericolo di rivendicazione da parte di terzi, se vi è pericolo perciò che il venditore risulti inadempiente all'obbligo di garantire il compratore dall'evizione (art. 1476 cod. civ.), il compratore verso il quale v'è pericolo che il venditore risulti inadempiente, può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione di pagare il prezzo a meno che, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto sia contrario alla buona fede. Può il rifiuto ritenersi contrario alla buona fede se, ad esempio, la rivendicazione minacciata da un terzo sia manifestamente infondata.

Ha diritto il compratore di ottenere dal venditore idonea garanzia, quale, ad esempio, un'ipoteca, una fideiussione, un deposito bancario, ecc. : garanzia che al compratore è legittimamente negata se appare infondata la sua preoccupazione, se, ad esempio, appare proposta dopo spirato il termine della prescrizione, la rivendicazione.

La sospensione del pagamento del prezzo è però solo una difesa (del compratore) di carattere provvisorio. È una situazione che deve essere chiarita. Il compratore, sospeso il pagamento del prezzo, può chiedere che al venditore sia fissato un congruo termine per la definitiva sistemazione della vertenza col terzo rivendicante: artt. 1453 e 1454 cod. civ..
Ha diritto il compratore ad essere senz'altro ed al piu presto tranquillizzato: ha diritto alla risoluzione del contratto se vi è pericolo che la minacciata rivendicazione venga accolta; poiché il compratore ha inteso acquistare la proprietà e non comprare una lite lunga e a non lieto fine.
L'idonea garanzia che il venditore può prestare vale a paralizzare la sospensione del pagamento del prezzo minacciata dal compratore: ma non a paralizzarne l'azione di risoluzione.

Se però il compratore allettato dall'acquisto fatto, ed essendovisi affezionato, preferisce attendere l'esito della lite, ne ha facoltà e non ne può essere impedito dal venditore, poiché l'art. 1481 cod. civ. è scritto a favore del compratore e non del venditore, che è l'inadempiente.


Notorietà al compratore

Com'è ovvio, se il pericolo di rivendicazione già al tempo della vendita era noto al compratore, non può egli sospendere il pagamento del prezzo; poiché s'intende che abbia voluto comprare a proprio rischio e pericolo; e a più forte ragione non può nemmeno chiedere la risoluzione del contratto, non potendosi considerare inadempimento del venditore il pericolo della rivendicazione che al compratore era noto al tempo della vendita.

Il diritto del compratore di sospendere il pagamento del prezzo perché turbato da garanzie reali o da vincoli di pignoramento non toglie però che il compratore debba corrispondere sul prezzo gli interessi compensativi dei frutti che intanto il compratore ritrae se non ha ragione di temere che il credito suo verso il venditore sia così elevato da dover egli cautamente sospendere anche il pagamento degl'interessi compensativi. Lo stesso dicasi quando il compratore è autorizzato a sospendere il pagamento del prezzo perchè ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, né il venditore presta idonea garanzia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1481 Codice Civile

Cass. civ. n. 32694/2019

In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.

In tema di preliminare di vendita il promissario acquirente, al quale sia stata taciuta la provenienza del bene da donazione, è abilitato a rifiutare la stipula del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1481 c.c., solo dopo la morte del donante, quando diviene attuale il diritto del legittimario; la valutazione della concretezza di tale rischio non può, inoltre, prescindere da una indagine sulla consistenza del patrimonio ereditario in relazione al numero e qualità dei legittimari, al numero e all'ordine cronologico delle donazioni, alla consistenza del patrimonio del donatario e alle garanzie da questo prestate e alla circostanza che il legittimario abbia in qualche modo fatto capire che intende agire in riduzione contro la specifica donazione costituente il titolo di provenienza e sia nelle condizioni giuridiche per farlo.

Cass. civ. n. 31314/2019

In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può, in applicazione analogica dell'art. 1481 c.c., rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo, qualora sussista un pericolo concreto ed attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia stato determinato da colpa del promittente venditore, essendo l'estremo della colpevolezza necessario unicamente per la responsabilità da inadempimento.

Cass. civ. n. 8571/2019

Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

Cass. civ. n. 3390/2016

In tema di preliminare di vendita, il pericolo di evizione del bene a fronte del quale, ai sensi dell'art. 1481 c.c., il promittente acquirente ha la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo, deve essere concreto ed attuale, sicché non ricorre, di per sé, nell'ipotesi di fallimento del dante causa del promissario venditore, per l'eventualità, solo astratta, che venga proposta un'azione revocatoria.

Cass. civ. n. 24131/2013

La responsabilità per evizione del venditore è l'effetto dell'esercizio di "diritti" del terzo, senza altra qualificazione, che possano essere fatti valere sulla cosa venduta e va rapportata, quindi, a qualsiasi diritto anche di carattere personale, come il diritto di riscatto agrario. Ne consegue che il promissario acquirente ha la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. 1481 c.c., ove sussista, in suo danno, pericolo di rivendica da parte del titolare della prelazione agraria violata.

Cass. civ. n. 4426/2013

In tema di pericolo di rivendica, la sospensione del pagamento del prezzo, quale eccezionale mezzo di autotutela consentito dall'art. 1481 c.c., esclude la "mora debendi" e, dunque, il pagamento degli interessi moratori sul prezzo, ma non elimina - nell'ipotesi di vendita di bene fruttifero già consegnato al compratore - il dovere di pagare gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., i quali hanno la funzione di rimediare ad uno squilibrio economico, che si determina anche nel periodo in cui si è manifestato il pericolo di evizione.

Cass. civ. n. 8002/2012

La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell'art. 1481 c.c., costituendo applicazione alla compravendita del principio generale "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 c.c., postula che l'esercizio dell'autotutela sia conforme a buona fede, dovendo connotarsi il pericolo di perdere la proprietà per serietà e concretezza e risultare attuale, e non già soltanto ipotizzabile in futuro o meramente presuntivo, senza che abbia rilievo distinguere, al riguardo, tra contratto di vendita, con immediato effetto traslativo, e contratto preliminare, atteso che la garanzia è prevista dall'art. 1481 c.c. in considerazione e per effetto del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato dal compratore, tale da comportare l'alterazione del sinallagma contrattuale. Ne consegue che detta garanzia opera indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, sussistendo la necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.

Cass. civ. n. 24340/2011

A norma dell'art. 1481 c.c. - disposizione applicabile per analogia anche al contratto preliminare di compravendita - il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possano essere rivendicate da terzi. Ne consegue che, quando, in relazione al bene promesso in vendita, sussista il pericolo attuale e concreto di evizione, è concessa al promittente acquirente la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo fino a quando non venga eliminato tale pericolo. (Nella specie, il pericolo attuale e concreto di evizione è stato ravvisato nella trascrizione di un atto di citazione con il quale si richiedeva, da parte di un terzo, il trasferimento del bene oggetto del preliminare).

Cass. civ. n. 5979/1994

Il fallimento del dante causa del promissario venditore di un immobile, con l'astratta possibilità di conseguente revocatoria fallimentare, non giustifica, di per sé, l'esercizio, da parte del promissario acquirente, della facoltà di sospendere, ai sensi dell'art. 1481 c.c., l'esecuzione della propria prestazione, trattandosi di facoltà che, sebbene concessa anche in presenza di pretese del terzo sull'oggetto del contratto, presuppone non il mero timore delle medesime, bensì che risulti concretamente la volontà del terzo di promuovere azioni volte ad ottenere il riconoscimento dei suoi asseriti diritti sul bene e che la detta sospensione non sia contraria a buona fede, ricorrendo tale condizione allorché il pericolo di azioni siffatte si connoti per serietà e concretezza, sì da escludere la presenza di un pretesto dell'obbligato per rifiutare l'adempimento dovuto.

Cass. civ. n. 2541/1994

Il diritto previsto dall'art. 1481 c.c., per cui il compratore può sospendere il pagamento del prezzo o pretendere idonea garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi, presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente presuntivo o putativo, onde esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi, ma, anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il vero proprietario abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa. Ne consegue che il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima, esclude di per sé che esista un pericolo effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia.

Cass. civ. n. 3806/1991

La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell'art. 1481 c.c., costituendo un'applicazione all'ipotesi della compravendita del principio generale inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c., postula non la sola esistenza del diritto reale di godimento in favore di terzi ma anche che la sospensione del pagamento non sia contraria alla buona fede e di conseguenza il compratore non può avvalersi di tale facoltà, per la carenza di tale estremo, quando l'inadempienza contestata al venditore non sia grave.

Cass. civ. n. 2463/1985

Il promissario acquirente di un fondo, in relazione alla pendenza di un procedimento di affrancazione che l'affittuario del fondo medesimo abbia promosso secondo la disciplina delle leggi 22 luglio 1966, n. 607 e 18 dicembre 1970, n. 1138, non può giustificare la sospensione del pagamento del prezzo, od il ritardo nella stipulazione del definitivo, sotto il profilo del pericolo di rivendica di cui all'art. 1481 c.c., il quale ricorre quando il terzo metta in discussione il diritto dominicale del promittente venditore, e non anche quindi nella diversa ipotesi in cui tenda a conseguire il trasferimento a proprio favore del diritto stesso, ma può solo invocare la garanzia del promittente per l'esistenza sul bene di diritti di godimento di terzi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1489 c.c., sempreché sussista il presupposto per l'applicabilità di tale ultima norma, costituito dal fatto che di quella situazione non sia stato reso edotto in sede di stipulazione del preliminare.

Cass. civ. n. 2985/1977

Nel caso in cui la cosa venduta sia stata sottoposta a provvedimento cautelare e provvisorio, quale il sequestro conservativo, non ricorrono gli estremi dell'evizione, ma soltanto il pericolo di evizione. In tal caso, pertanto, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo a norma dell'art. 1481 c.c., salva la facoltà di agire in via di normale risoluzione, ove ne ricorrano gli estremi.

Cass. civ. n. 1717/1977

Il principio, in base al quale è sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, comporta che la domanda di risoluzione della vendita, per inadempimento del compratore all'Obbligo di pagare il prezzo, va accolta anche nel caso in cui risulti che quel mancato pagamento, alla data della proposizione della domanda, era giustificato da un fondato pericolo di rivendica (art. 1481 c.c.), qualora, nonostante il venire meno in corso di causa di tale pericolo, il compratore sia rimasto inadempiente.

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