(massima n. 1)
La responsabilitā per evizione del venditore č l'effetto dell'esercizio di "diritti" del terzo, senza altra qualificazione, che possano essere fatti valere sulla cosa venduta e va rapportata, quindi, a qualsiasi diritto anche di carattere personale, come il diritto di riscatto agrario. Ne consegue che il promissario acquirente ha la facoltā di sospendere il pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. 1481 c.c., ove sussista, in suo danno, pericolo di rivendica da parte del titolare della prelazione agraria violata.