(massima n. 1)
La facoltā del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell'art. 1481 c.c., costituendo applicazione alla compravendita del principio generale "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 c.c., postula che l'esercizio dell'autotutela sia conforme a buona fede, dovendo connotarsi il pericolo di perdere la proprietā per serietā e concretezza e risultare attuale, e non giā soltanto ipotizzabile in futuro o meramente presuntivo, senza che abbia rilievo distinguere, al riguardo, tra contratto di vendita, con immediato effetto traslativo, e contratto preliminare, atteso che la garanzia č prevista dall'art. 1481 c.c. in considerazione e per effetto del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato dal compratore, tale da comportare l'alterazione del sinallagma contrattuale. Ne consegue che detta garanzia opera indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, sussistendo la necessitā di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.