(massima n. 1)
In tema di pericolo di rivendica, la sospensione del pagamento del prezzo, quale eccezionale mezzo di autotutela consentito dall'art. 1481 c.c., esclude la "mora debendi" e, dunque, il pagamento degli interessi moratori sul prezzo, ma non elimina - nell'ipotesi di vendita di bene fruttifero giā consegnato al compratore - il dovere di pagare gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., i quali hanno la funzione di rimediare ad uno squilibrio economico, che si determina anche nel periodo in cui si č manifestato il pericolo di evizione.