(massima n. 1)
In tema di compravendita ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1474, terzo comma, cod. civ., ove le parti, nel contratto, si siano riferite al "giusto prezzo", senza che assumano rilievo espressioni diverse, ancorché equivalenti (come prezzo congruo, adeguato, e simili), mentre l'accordo, cui fa riferimento il secondo inciso della medesima disposizione, indica una pattuizione successiva, non prevista nel contratto originario, la quale si innesta su una previsione contrattuale che ha fatto riferimento al "giusto prezzo".