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Articolo 1430 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/02/2025]

Errore di calcolo

Dispositivo dell'art. 1430 Codice Civile

L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità(1), sia stato determinante del consenso [1429](2).

Note

(1) Ad esempio, verso il prezzo di 100 credendo di acquistare cinque chilogrammi di pesce ma in realtà ne sto acquistando due.
(2) Con la rettifica si corregge l'errore mantenendo in vita il contratto.

Ratio Legis

L'errore di calcolo è, di per sè stesso, facilmente correggibile e, pertanto, non necessita di annullamento del contratto.

Brocardi

Error in quantitate

Spiegazione dell'art. 1430 Codice Civile

Novità della disposizione

Con questo articolo viene resa generale una norma sancita dal vecchio codice per il caso particolare della transazione (art. #1772#).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

177 L'errore essenziale è delineato ulteriormente quando, nell'art. 200, si nega effetto distruttivo all'errore di calcolo. Qui si generalizza la norma esistente in tema di transazione (articolo 1772 cod. civ.) che, in realtà, è suscettibile di più vasta applicazione e che provoca in tutti i casi la pretesa alla correzione, anziché quella dell'annullamento del contratto.

Massime relative all'art. 1430 Codice Civile

Cass. civ. n. 20321/2019

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell'esecuzione del contratto, non legittima direttamente all'azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell'accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento.

Cass. civ. n. 12453/2018

Nel caso in cui le parti di un contratto per sua natura commutativo, nell'esplicazione della loro autonomia privata, esplicitamente o implicitamente abbiano convenuto l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo negoziale prescelto, e tale da modificarlo e renderlo, per tale aspetto, aleatorio, non può escludersi l'annullabilità del contratto per errore, da ritenersi astrattamente ravvisabile ogni qual volta il processo formativo della volontà risulti viziato da una falsa rappresentazione della realtà circa i presupposti del contratto in relazione agli elementi in base ai quali ha luogo la valutazione del rischio contrattuale, la cui inesatta percezione può essere ritenuta determinante ai fini della formazione del consenso, restando esclusa, invece, l'annullabilità del negozio, nell'ipotesi in cui l'errore ricada sull'alea, cioè sulla probabilità di verificazione dell'evento destinato ad incidere sull'equilibrio contrattuale, atteso che, nel primo caso, l'errore si ripercuote sulla causa del negozio o sul suo contenuto, mentre nel secondo caso non dà luogo ad una inesatta percezione della realtà, ma ad un difetto di previsione incidente, al più, sui motivi del negozio.

Cass. civ. n. 3178/2016

L'errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile "ictu oculi", non essendo tale, quindi, l'errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l'importo risarcitorio.

Cass. civ. n. 9246/2012

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto "a corpo", nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 c.c., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.

Cass. civ. n. 21325/2006

In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale, prevista dall'art. 48 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce un istituto deflativo di tipo negoziale, attinente all'esercizio di poteri dispositivi delle parti, che postula la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'Amministrazione e l'instaurazione del rapporto processuale con l'organo giudicante, e si sostanzia in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell'importo sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati. Pertanto, l'errore di calcolo in cui le parti siano incorse nella definizione dell'imponibile o nella determinazione dell'entità del prelievo ricavabile dai parametri di tassazione, in tanto può dar luogo a rettifica, in quanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 1430 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento delle imposte sul reddito, emesso nonostante l'intervenuta conciliazione, ritenendo che l'errore di calcolo fatto valere dall'Amministrazione non fosse riconoscibile dal ricorrente, in quanto dal verbale di conciliazione non risultavano i dati in base ai quali doveva computarsi il prelievo).

Cass. civ. n. 3228/1995

L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1430 Codice Civile

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I. M. chiede
lunedì 31/03/2025
“un contratto preliminare di compravendita di un immobile firmato dalle parti ma non registrato alla agenzia delle entrate se riporta un importo della caparra errato ( euro 15.600 invece di 5.600 euro versati) potrebbe essere annullato? Il notaio al momento della stipula chiederà all'acquirente copia della contabile di tutti i 15.600 o si baserà sull'importo scritto nel preliminare? mio marito che è il venditore della casa preferirebbe annullare il contratto piuttosto che perdere i 10.000 euro che ancora non sono stati versarti. Allego copia del preliminare per saper se può essere annullato o come fare per richiedere i 10.000 euro della caparra mancanti dato che adesso l'acquirente vorrebbe procedere con la stipula ma senza riconoscere quei 10.000 euro”
Consulenza legale i 07/04/2025
La pretesa del promissario acquirente è del tutto infondata e difficilmente potrà trovare accoglimento dinanzi all’autorità giudiziaria.
In casi come quello prospettato, infatti, si configura un’ipotesi di c.d. errore di calcolo, il quale, secondo quanto disposto dall’art. 1430 c.c., non può dar luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, salvo che, prosegue la norma, “concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso”.

Nel caso di specie non può di certo parlarsi di errore determinante del consenso, in quanto l’errata indicazione della somma, versata a titolo di caparra confirmatoria (5600 anziché 15600), non incide sul prezzo complessivamente convenuto, ma soltanto sul residuo prezzo che la parte promissaria acquirente dovrà versare a saldo, nel momento in cui si concluderà il contratto definitivo di vendita.

La prova che si sia trattato di un mero errore di calcolo può essere agevolmente fornita producendo i movimenti bancari del periodo in cui è stato sottoscritto il preliminare e versata la caparra, considerato che si tratta di somma che dovrà essere stata versata con mezzi tracciabili di pagamento.
Peraltro, dallo stesso preliminare non risulta che tutta o parte della somma sia stata versata in contanti prima della conclusione del contratto, né la parte promissaria acquirente ha rilasciato, nel corpo dello stesso atto, quietanza del pagamento dell’importo di euro 15.600, erroneamente indicato in contratto.

Stando così le cose, onde porre fine sin da subito alle preoccupazioni che si hanno per una eventuale azione di annullamento del contratto (qualora, magari, la controparte voglia qualificarlo come errore ostativo), ciò che si consiglia è di fare ricorso all’istituto giuridico disciplinato dall’art. 1432 del c.c., ovvero la rettifica del contratto annullabile.
A differenza della convalida, che elimina il vizio per volontà della parte che poteva farlo valere, la rettifica elimina il vizio per volontà della controparte, impedendo la possibilità di un successivo annullamento e rendendo inutile una convalida.

Il fondamento della rettifica, infatti, si rinviene nel generale principio di conservazione del contratto sancito dall’art. 1367 del c.c. e si configura, sotto il profilo pratico, come un vero e proprio negozio giuridico unilaterale e recettizio (non si dà vita ad un nuovo contratto, ma si muta semplicemente, in fase esecutiva, la prestazione da eseguire).
Sarà sufficiente, dunque, notificare all’altra parte un atto stragiudiziale, nel corpo del quale dare atto dell’errore di calcolo presente sul contratto preliminare e della volontà di rettificarlo.