(massima n. 1)
L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.