(massima n. 1)
Il criterio interpretativo previsto dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro, ha carattere sussidiario, e pertanto non č consentito ricorrervi tutte le volte in cui non sorga alcun dubbio o perplessitā sul significato della clausola medesima.