(massima n. 2)
Il divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito, e può pertanto configurarsi un patto commissorio anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione (nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di un patto commissorio nel caso in cui l'acquirente, assuntore di un concordato fallimentare, aveva acquistato la proprietà dei beni di un fallito a seguito del decreto di trasferimento del giudice delegato, e successivamente si era accordato con il fallito per retrocedergli la proprietà di una villa dietro versamento di una somma a conguaglio del valore effettivo del bene, non essendo configurabile nel caso di specie alcun trasferimento di proprietà a scopo di garanzia e nessuna coazione sulla volontà del debitore ).