(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilitą del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacitą lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontą delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto limitata al solo danno patrimoniale la copertura assicurativa di un polizza in cui si richiamava espressamente la citata normativa del 1965, cosģ correttamente ricostruendo la comune volontą delle parti sulla base dello specifico tenore della clausola contrattuale, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c.).