(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per se una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietą, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontą del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo.