(massima n. 2)
La remissione del debito può essere anche tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento che manifesta in modo univoco la volontà di rinunziare al credito. La remissione della querela in sede penale non può mai, da sola, integrare tale univoca manifestazione di volontà, perché non esprime niente di più della volontà di revocare quella domanda di punizione in essa contenuta.