Pagamenti di debiti in moneta metallica
Un'altra eccezione al principio di cui all'
art. 1277 del c.c. è stabilita nell'art. 1280, relativa ai debiti di specie monetaria aventi valore intrinseco.
Quest'articolo riguarda il caso in cui,
contratto un debito in carta moneta, le parti abbiano pattuito che il
pagamento di questo debito si faccia
in moneta metallica avente corso legale al momento in cui l'obbligazione venne assunta. Se, per esempio, le parti fanno un mutuo di € 100 in carta, pattuendo pero che il mutuatario abbia a restituire € 100 in argento o in oro, il patto vale e il pagamento deve venire fatto in argento o oro e non in euro cartacei, e si è di fronte ugualmente a un pagamento di debito pecuniario e non a un pagamento di specie monetarie, sempre che, al momento in cui l'obbligazione fu assunta avessero corso legale le monete argento o oro. Dato che, ove al momento in cui il pagamento dovrebbe aver luogo quelle specie monetarie metalliche non siano più reperibili, o siano fuori corso, o se ne sia dallo Stato alterato il contenuto metallico, il pagamento potrà venir fatto in moneta a corso legale, ma in una somma numerica che rappresenta il valore (attuale) del contratto contenuto nella somma di monete che avrebbe dovuto essere pagata, nel momento in cui fu assunta l'obbligazione.