(massima n. 1)
In materia di procedimento civile, poiché l'art. 2724 c.c. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale č sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non č escluso che, anche lā dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli artt. 2721, secondo comma, e 2723 c.c. (non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall'art. 2722 c.c.).