Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 403 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Dispositivo dell'art. 403 Codice Civile

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato(1) o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione(2).

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare(3)(4).

Note

(1) Si è affermato che "la presenza di significativi rapporti con il minore - accompagnati dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente caratterizzano un così stretto legame di parentela - da parte di una parente (nella specie la nonna), quale figura sostitutiva della madre, costituiscono il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilità" (così Cass. civile sez. I, sent. 10126 del 2005). L'accertamento dello stato di abbandono del minore dovrà peraltro basarsi su di una reale ed obiettiva situazione esistente in atto.
(2) Si vedano gli articoli 2 e 4 della L. 184 del 4 maggio 1983: la Corte di cassazione ha precisato che non potrà ritenersi implicitamente abrogato l'articolo in esame dalle citate norme successivamente intervenute, poiché "esso attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all'affidamento familiare, ma andrà coordinato con l'art. 9 della citata legge che fa obbligo alla pubblica autorità - che venga a conoscenza della situazione di abbandono - di segnalarla al Tribunale per i minorenni".
(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 27, della L. 26 novembre 2021, n. 206.
(4) La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Ratio Legis

La norma mira ad assicurare una forte e tempestiva tutela ai minorenni in condizioni di abbandono anche nei casi di estrema necessità e urgenza, nei quali l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza può eccezionalmente precedere quello dell'autorità giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 403 Codice Civile

La norma in esame si occupa di disciplinare l’intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Innanzitutto, va chiarito il presupposto di tale intervento, consistente alternativamente nello
  • stato di abbandono morale o materiale del minore da parte dei genitori;
  • stato di pericolo, essendo a rischio l’incolumità psico-fisica del minore che permane nell’ambiente familiare.
La norma mira, infatti, ad assicurare una forte e tempestiva tutela ai minorenni nelle sopra descritte condizioni, anche nei casi di estrema necessità e urgenza, nei quali l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza può eccezionalmente precedere quello dell'autorità giudiziaria.
Quanto agli organi nello specifico legittimati ad intervenire, va precisato che la norma prevede l’intervento della “pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia”: nella pratica, pertanto, a prelevare i minori dalle loro residenze e a collocarli in luoghi protetti procedono i servizi sociali.

Quanto al procedimento da seguire, va segnalato che con la L. n. 206 del 26 novembre 2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, alla norma in esame sono stati aggiunti ben sette commi.
Nello specifico, con le nuove disposizioni il legislatore regola nel dettaglio la procedura in caso di adozione di provvedimenti che collocano i minori abbandonati in luoghi protetti: una volta che il collocamento è avvenuto, infatti, deve essere subito avvisato il pubblico ministero, il quale potrà procedere alla revoca il provvedimento o chiederne la convalida al Tribunale per i minorenni che eventualmente dovrà sentire le parti. I genitori, dunque, potranno intervenire e spiegare le proprie ragioni.
I termini devono essere rispettati rigidamente, a pena di inefficacia del provvedimento di allontanamento.
Può quindi rilevarsi come la riforma, imponendo un intervento dell’autorità giudiziaria immediatamente dopo quello dei servizi sociali, renda la procedura maggiormente aderenti ai principi del giusto processo, specialmente al punto di vista del contraddittorio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

197 Nell'art. 403 del c.c. si riporta, nella sua sostanza, la disposizione dell'art. 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, che stabilisce l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. E' vero che nel richiamo generale, fatto nell'art. 400 del c.c., alle leggi speciali per quanto concerne l'assistenza ai minori, è compresa anche l'accennata disposizione, ma è sembrato che fosse sommamente opportuno riaffermare in questa materia un principio direttivo della legislazione fascista e cioè l'intervento diretto della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma nel codice civile vuol significare che l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività nell'interesse della sanità fisica e morale della stirpe. La nuova sistemazione presenta inoltre il vantaggio di sottrarre la norma alla frequente mutabilità della legislazione speciale, e fissa un criterio informatore, di importanza fondamentale, del diritto civile fascista. Considerata sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 403 ha una portata assai vasta, perché l'attività dell'autorità amministrativa viene a incontrarsi con quella che è la competenza speciale del tribunale e del giudice tutelare in materia di patria potestà e di tutela. Sono evidenti i molteplici vantaggi che la collaborazione fra i detti organi apporterà in tutti i casi in cui sia urgente provvedere per la tutela di minorenni abbandonati o allevati con pericolo per la loro sanità fisica o morale.

Massime relative all'art. 403 Codice Civile

Cass. civ. n. 17648/2007

L'art. 403 c.c. non può ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 2 e 4 della legge 184 del 1983, poiché esso attiene ad interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all'affidamento familiare, ma va coordinato con l'art. 9 della medesima legge, il quale fa obbligo alla pubblica autorità, che venga a conoscenza della situazione di abbandono, di segnalarla al tribunale per i minorenni.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 403 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

anonimo chiede
mercoledì 28/09/2016 - Emilia-Romagna
“Buongiorno,
mia figlia di 18 anni ha partorito di recente un bambino in ospedale , io non ero a conoscenza della gravidanza e lei , impaurita perché studia ancora , ha firmato il non riconoscimento ai servizi sociali dell'ospedale.Tre giorni dopo,colta dai sensi di colpa ,decide di riconoscere il suo bambino c/o l'anagrafe competente e di informarmi dei fatti. A questo punto, il giorno dopo, viene dimessa ma il bambino resta in ospedale poiché la ragazza aveva ammesso durante il parto di essersi fatta delle canne con gli amici mentre era in gravidanza perciò i sanitari dicono di dover tenere monitorato il piccolo nonostante risulti del tutto sano e privo di sintomi di qualsivoglia dipendenza.Mia figlia passerà tutte le giornate in ospedale per stare accanto al neonato e per accudirlo ,ma circa una settimana dopo i servizi sociali del territorio le notificano un provvedimento d'urgenza ex.art.403 in base al quale potrà vedere il bambino solo mediante incontri protetti e un'ora al giorno. Io sono la nonna ma mi viene tutt'ora impedito di vedere mio nipote . Alla ragazza viene inoltre imposto di iscriversi ad un SERT ,nonostante lei abbia più volte riferito che l'uso delle canne è stato solo di natura occasionale. Dopo una settimana e mezzo di incontri protetti e di colloqui in cui i servizi sociali ,non riscontrano nessuna pericolosità della madre , le viene imposto di entrare a tempo indeterminato in una casa famiglia mamma/bambino ai fini, secondo loro , di educarla e osservarla in un ambiente "asettico" come dicono loro, cioè lontano dalla sua famiglia.L'alternativa ,qualora rifiuti, è che il minore sia collocato in un istituto da solo.Mia figlia accetta ma è spaventatissima e si chiede come mai, visto che vive con me ed il mio compagno che siamo benestanti , non abbiamo problemi a mantenere entrambi finché non terminerà gli studi ed abbiamo una casa molto grande con una stanza già appositamente riservata al piccolo ,debba sottostare ad un vero e proprio sequestro ed allontanamento di lei ed il bambino da tutti gli affetti familiari.Nel frattempo preciso che i servizi sono ancora lì che si prendono tempo dicendo che devono relazionare al Tribunale dei Minori, il quale, da parte sua, non ha ancora emesso nessun decreto o atto formale.
Il mio quesito è sapere se sia "normale" o lecito un atteggiamento del genere, se la ragazza può rifiutarsi di entrate in questo istituto col bambino ed esigere che rientri a casa con lei o come si può fare per opporsi a questa situazione.
Grazie anticipatamente .”
Consulenza legale i 05/10/2016
Prima di ogni valutazione sulla legittimità/opportunità dei provvedimenti adottati nella specifica situazione descritta nel quesito vanno esaminate le norme di riferimento.

L’art. 403 cod. civ., recita: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

Tale norma ha un carattere residuale ed eccezionale: nel sistema vigente, infatti, è normalmente il Tribunale per i minorenni che ha la competenza per le situazioni che esigono il collocamento coattivo del minore in luogo diverso da quello in cui si trova.

L'art. 403 c.c., tuttavia, che prevede l'intervento di altre e diverse figure rispetto al Giudice, ha lo scopo di assicurare la protezione dei minori anche quando un tempestivo provvedimento di quest’ultimo non sia possibile.
La norma trova applicazione in tre possibili situazioni relative al minore:
- quando sia moralmente o materialmente abbandonato;
- quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi;
- quando sia allevato da persone incapaci - per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi - di provvedere alla sua educazione.
Altro presupposto è l'urgente necessità di provvedere: il collocamento, infatti, costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad aver effetto soltanto finché la competente autorità emetta quello definitivo. L'intervento di un'autorità diversa dal giudice, quindi, è consentita solo quando vi sia il pericolo che questo giudice non possa provvedere tempestivamente.

La pubblica autorità alla quale fa riferimento l'art. 403 finisce, oggi, per coincidere con i servizi sociali locali, vale a dire con lo stesso organo competente per l'affidamento familiare; ma il 403 può essere anche disposto dall’ospedale, nel caso in cui il personale ospedaliero si trovi di fronte a un sospetto di maltrattamento e abuso e non riesca a contattare il Servizio sociale territoriale (come è avvenuto nel caso in esame).

Il collocamento implica l'affidamento del minore a chi, almeno temporaneamente, possa proteggerlo: il provvedimento è, quindi, simile a quello previsto dall'art. 2, della legge n. 184 del 1983 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minorenni).

L'autorità si rivolge ai servizi sociali per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, li incarica dell'esecuzione del provvedimento: su tali provvedimenti e sulle condizioni del minore collocato autorità e servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni (art. 9, L. n.184/1983: “Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”).
Venuto così a conoscenza della disposizione provvisoria, il Tribunale per i minorenni provvederà poi in modo definitivo.

La già citata legge sulle adozioni, delinea una serie di istituti che trovano applicazione quando «la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore» (art. 1). In particolare, nel titolo relativo all'affidamento del minore, l'articolo 2 della L. n.184/1983 stabilisce che «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza».

La collocazione del minore in ambiente protetto può essere mantenuta, se tale intervento collide con il contrario volere dei genitori, soltanto per tempi brevissimi: il tempo cioè strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all’Autorità Giudiziaria minorile. Ove questa non condivida la scelta operativa, e provveda con altro disposto, il 403 c.c. cessa di avere effetto.
L’intervento di protezione deve essere il più possibile limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l’integrità fisico-psichica del minore, tipiche dello stato di necessità.
Pertanto, in presenza di siffatte situazioni è obbligo degli operatori sociali riferire immediatamente del provvedimento per consentire al giudice minorile di dirimere il conflitto con i genitori.

Non c’è purtroppo un limite temporale oltre il quale, nel silenzio dell’Autorità giudiziaria, il potere del 403 c.c. decade. Lo stato di necessità perdura infatti fino alla pronuncia/ratifica del Tribunale per i Minorenni o comunque fino a quando il servizio non lo ritiene più attuale.

In conclusione, quindi, nella fattispecie in esame, il personale ospedaliero ha verosimilmente ritenuto che la situazione del neonato dovesse essere “sorvegliata”, perché “a rischio” (è l’ipotesi, ad avviso di chi scrive, del minore “allevato da persone incapaci - per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi - di provvedere alla sua educazione”), e ciò non necessariamente o non solo per la questione dell’uso di sostanze stupefacenti ma probabilmente a motivo di una serie di circostanze, come ad esempio il fatto che inizialmente la madre non l’avesse voluto riconoscere.

I servizi sociali, sotto il profilo procedurale, hanno in effetti rispettato la legge, dal momento che hanno agito, appunto, con lo strumento del 403 cod. civ. e hanno poi, come la legge consente loro, optato per la soluzione del collocamento in una casa famiglia, tra l’altro assieme alla madre (segno che non hanno ritenuto la ragazza pericolosa per il figlio ma solamente bisognosa di sostegno ed aiuto).

Va detto che tale soluzione è temporanea ed attende il vaglio e l’eventuale conferma del Tribunale dei Minorenni che tuttavia, stando a quanto emerge dal quesito, deve ancora essere relazionato sulla situazione.

A parere di chi scrive, vi sono apparentemente alcune criticità:
- i servizi sociali sembrano impiegare troppo tempo per mettere a conoscenza della situazione il Tribunale;
- pare forse eccessivo il trattamento della ragazza legato all’uso occasionale di cannabis (non si vuole, beninteso, minimizzare, ma non siamo di fronte a fatti di reato);
- se il presupposto del 403 è una situazione di eccezionale e particolarmente elevato pericolo, fisico o psichico, per il minore, non pare a chi scrive che il caso di specie possa giustificare un trattamento così rigido.

In ogni caso, occorrerà, purtroppo, attendere la fase di esame della situazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, facendo in quella sede presenti tutte le perplessità e le circostanze che depongono a favore della ragazza: se la madre del minore, infatti, non è d’accordo con la soluzione trovata, potrà e dovrà senz’altro farlo presente al Giudice quando (obbligatoriamente) sarò sentita in merito. Non potrà, invece, in questa fase di “emergenza/urgenza” rifiutarsi di ottemperare all’ordine e non vi sono, d’altra parte, altri strumenti di legge per “fare opposizione” al provvedimento d’urgenza adottato dai servizi sociali.

Anonimo chiede
venerdì 29/07/2016 - Emilia-Romagna
“La mia ex moglie lascia spesso i due figli minori di anni 12 e 9 a casa da soli. La scorsa settimana ha lasciato Madonna di Campiglio in cui vive coi minori per venire a Bologna , 350 km di distanza e minimo 3h e 1/2 di viaggio in andata e altrettanti in ritorno. Prontamente avvisati i cc mi hanno affidato i minori ex art. 403. Il Pm il giorno successivo ha annullato il procedimento ed ha accettato la spiegazione della madre per cui i bambini sarebbero stati lasciati in custodia ad una signora che abita a 200 metri di distanza. I bambini erano soli dalle 6.30 del mattino e i cc sono andati da loro alle 11. trovandoli appunto soli. La signora li avrebbe contattati per WhatsApp alle 10.30 . Questo sarebbe stato sufficiente a tenerli sotto controllo?”
Consulenza legale i 11/08/2016
L’art. 403 cod. civ. trova applicazione quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica, per cui la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Il presupposto della norma – e dell’intervento a favore del minore - è che vi sia un grave pericolo per l’integrità fisica e psichica di quest’ultimo. Infatti solo l’urgenza e la necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo giustifica.

La situazione di necessità, oltre a costituire il presupposto imprescindibile della collocazione del minore in ambiente protetto, ne fissa altresì i limiti: infatti, questa condizione può essere mantenuta soltanto per tempi brevissimi, ovvero quelli strettamente necessari per devolvere la risoluzione del conflitto all’Autorità Giudiziaria minorile. Ove questa non condivida la scelta operativa, e provveda con altro disposto, il 403 c.c. cessa di avere effetto.
L’intervento di protezione di cui all’art. 403 c.c. dev’essere quindi il più possibile limitato a quelle situazioni in cui sussista un effettivo pericolo per l’integrità fisico-psichica del minore, tipiche dello stato di necessità.
Sulla base dell’analisi coordinata delle norme sia civili che penali in materia, si può affermare che per “stato di necessità” si deve intendere il pericolo attuale di un danno grave alla persona: occorre che vi sia un alta probabilità che un evento sfavorevole si verifichi (il danno non dev’essersi già verificato) ed il pericolo dev’essere attuale, poiché non rileva la minaccia di un danno futuro.

Per quel che riguarda, invece, lo “stato di abbandono”, la norma che lo definisce è contenuta nell'art. 8 della legge n. 184/1983 sull’affidamento dei minori ed è una norma “a contenuto aperto”, ovvero è compito della giurisprudenza delimitarne i confini in relazione alle realtà sociali, familiari, psicologiche sulle quali la norma stessa viene ad incidere. L'accertamento della situazione di abbandono va fatto quindi con una valutazione caso per caso.

La situazione di abbandono per il minore può ricorrere sia quando non c'è una famiglia, sia, al contrario, quando essa c'è.
Non ogni mancanza, o irregolarità o ritardo nell'adempimento del dovere educativo assumono rilevanza in tal senso, ma soltanto i comportamenti dei genitori che si traducono in una sensibile riduzione delle cure dovute ai figli, tale da non consentire, almeno ad un livello di sufficienza, la realizzazione del fondamentale diritto del minore al mantenimento, all'istruzione, all'educazione.
In altre parole, quando i genitori hanno i mezzi patrimoniali per assicurare al figlio la realizzazione delle sue esigenze materiali, anche se non si curano di lui (ad esempio delegandone ad altre persone l'educazione) è difficile che in concreto si delinei un'ipotesi in cui si discuta dello stato di abbandono del minore.
Tutto sopra illustrato e considerato, non si ravvisano, in effetti, nella situazione concreta al nostro esame, i presupposti della ”urgenza” e “grave necessità” richiesti dalla norma (403 cod. civ.): è indubbio che la situazione descritta si presenti come inopportuna ed anomala e senz’altro – a lungo termine – non nell’interesse dei minori, ma è pur vero che non ha ancora assunto delle caratteristiche tali da giustificare una misura particolare e di strettissima applicazione come quella in commento.

Si concorda, in ogni caso, con il padre cui i minori sono stati temporaneamente affidati, che si tratta di situazione che va monitorata nel tempo e per la quale potrebbero essere in futuro eventualmente adottate situazioni di sostegno ed assistenza, di natura tuttavia non emergenziale come quella di cui all’art. 403 c.c..
Qualora il comportamento della ex moglie si ripeta e si concreti in un effettivo e prolungato abbandono dei figli, si potrà valutare, altresì, se sussistono gli stremi del reato di abbandono di minori di cui all'art. 591 cod. pen.

Caterina chiede
lunedì 04/04/2011 - Sardegna

“Salve, vorrei un chiarimento sull'iter dell'art. 403, nello specifico questo deve essere attuato dall'autorità pubblica intendendosi gli appartenenti alla polizia o carabinieri, insieme agli organi preposti alla protezione dell'infanzia per es. assistenti sociali oppure entrambe queste figure possono attuare il procedimento ex art 403 autonomamente? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta. Caterina”

Consulenza legale i 04/04/2011

La norma parla di intervento della “pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia”, per cui, secondo una conveniente interpretazione letterale, sembra si configuri la legittimazione all'intervento di prima urgenza indicato limitatamente agli assistenti sociali o appartenenti ad organi/enti deputati alla protezione dei minori.
L’assistenza della forza pubblica, invece, potrebbe divenire necessaria nel caso in cui si manifestino delle resistenze materiali.