L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo [31 Cost.](1).
Note
(1)
In seguito all'entrata in vigore della l. 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) l'articolo è stato abrogato e sostituito dall'art. 1 della legge 184/83 che regola la materia unitamente alle varie leggi speciali.
Ora vi sono più ipotesi di affidamento. L'affidamento giudiziale (art. 2 della L. 184/1983) viene disposto dal servizio locale e reso esecutivo con provvedimento giudiziale; l'affidamento volontario trova fondamento nell'esercizio della potestà genitoriale (art. 9 della L. 184); l'affidamento amministrativo è a scopo educativo-assistenziale.
In generale, si noti come anzitutto esso non crea un rapporto adottivo, sopperendo solamente ad una carenza momentanea dell'ambiente familiare. Inoltre esso non incide sullo stato familiare del minore e non priva i di lui genitori della potestà.
Ora vi sono più ipotesi di affidamento. L'affidamento giudiziale (art. 2 della L. 184/1983) viene disposto dal servizio locale e reso esecutivo con provvedimento giudiziale; l'affidamento volontario trova fondamento nell'esercizio della potestà genitoriale (art. 9 della L. 184); l'affidamento amministrativo è a scopo educativo-assistenziale.
In generale, si noti come anzitutto esso non crea un rapporto adottivo, sopperendo solamente ad una carenza momentanea dell'ambiente familiare. Inoltre esso non incide sullo stato familiare del minore e non priva i di lui genitori della potestà.