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Articolo 314 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

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Dispositivo dell'art. 314 Codice Civile

(1)La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato [37].

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato [324 c.p.c.].

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni [120 c.p.c.](2).

Note

(1) L'articolo è stato dapprima modificato dall'art. 66 della L. 4 maggio 1983 n. 184 e successivamente così sostituito dall'art. 31 della L. 28 marzo 2001 n. 149.
(2) Il decreto che pronuncia l'adozione di persone di maggiore età ha natura costitutiva, di provvedimento decisorio e definitivo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 314 Codice Civile

Cass. civ. n. 12556/2012

Il decreto che pronunzia l'adozione di persone di maggiore età (art. 314 c.c.) ha natura costitutiva, produce effetti direttamente incidenti sullo "status" dell'adottato ed è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto in casi tassativi e specifici (artt. 305-309 c.c.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con efficacia "ex tunc"; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, i vizi, sia processuali sia sostanziali, che eventualmente lo inficiano e ne determinano la nullità si convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo previsto dall'ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall'impugnazione comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall'art. 161 c.p.c., non possono essere più dedotti neppure con l'"actio nullitatis".

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Consulenze legali
relative all'articolo 314 Codice Civile

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G. G. chiede
martedì 05/09/2023
“Ho adottato una persona maggiorenne con sentenza del maggio 2023 e ho versato l'imposta di registro all'Agenzia delle Entrate.
La mia domanda è: qual è ora la procedura da seguire affinché la persona adottata possa assumere anche il mio cognome?
Preciso che la persona adottata è albanese, ha il permesso di soggiorno e ha la residenza nel mio stesso Comune.

In attesa, porgo distinti saluti”
Consulenza legale i 11/09/2023
Norme di riferimento sulla materia che qui si chiede di esaminare sono gli artt. 314 e 299 c.c.
L'art. 314 del c.c. stabilisce che la sentenza che pronunzia l'adozione, una volta divenuta definitiva, deve essere trascritta a cura del cancelliere del Tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Nella prassi, tuttavia, i Tribunali non curano alcun adempimento se non quello di trasmettere la sentenza all’Agenzia delle Entrate per la sua registrazione, adempimento che qui risulta essere stato eseguito.

Condizione necessaria per la successiva trascrizione della sentenza presso gli uffici dello Stato civile è l’ottenimento della residenza dello straniero in un Comune italiano (si tenga conto, infatti, che generalmente l’adottato straniero si trova sul territorio italiano soltanto in forza di un permesso turistico, godendo semplicemente di una dimora temporanea, possibilmente coincidente con l’abitazione dell’adottando).
Pertanto, soltanto qualora, come nel caso di specie, si sia già in possesso del certificato di residenza (rilasciato sulla base di un valido permesso di soggiorno), sarà possibile recarsi presso l’Ufficio di stato civile del Comune ove lo straniero adottato ha residenza e, producendo copia conforme della sentenza di adozione, munita della formula di passaggio in giudicato, chiedere la trascrizione di quella sentenza, come previsto dal sopra citato art. 314 c.c.

A quel punto si potrà affrontare l’altra questione che qui si pone e che trova la sua previsione normativa all’art. 299 c.c., ovvero quella relativa alla concreta attuazione di uno dei principali effetti che derivano dalla sentenza di adozione, e precisamente l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello dell’adottato, anteponendolo al proprio.
Ebbene, per la concreta attuazione di tale norma occorre che l’adottante e l’adottata presentino un’apposita istanza all’Ufficiale di stato civile (del Comune di residenza), chiedendo allo stesso espressamente di provvedere ad anteporre ex art. 299 c.c. il cognome dell’adottante a quello dell’adottato.

Purtroppo, in diverse occasioni l’Ufficiale di stato civile si è rifiutato di provvedere in tal senso, adducendo a giustificazione di tale suo rifiuto la circostanza che la sentenza di adozione, seppure regolarmente trascritta, disponeva soltanto sull’adozione ma nulla statuiva sulla modificazione delle generalità dell’adottato, da ciò deducendone che soltanto allorchè la persona adottata straniera avesse acquistato la cittadinanza italiana avrebbe potuto trovare attuazione il disposto di cui all’art. 299 c.c. (si tenga presente che, secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 1 lett. b della Legge 05..02.1992 n. 91, la cittadinanza può essere concessa allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione).

Tuttavia, a seguito di ricorso presentato avverso tale decisione, i Tribunali hanno ordinato agli ufficiali di stato civile territorialmente competenti di provvedere a dare esecuzione alla richiesta avanzata da adottante ed adottato ex art. 299 c.c.
In tal senso può citarsi il decreto del Tribunale di Bologna del 30.12.2019, ove tra l’altro si legge quanto segue:
“…si premette che la adottata è cittadina straniera e che la sentenza di adozione così come la presente pronunzia non hanno effetti di per sé sulla cittadinanza della adottata;
ciò detto, non vi è nessun divieto di legge espresso, né nell’art. 299 c.c. né in altre disposizioni normative, che non consenta di procedere anteponendo il cognome dell’adottante al cognome dell’adottata una volta pronunziata l’adozione nel caso in cui l’adottata sia cittadina straniera;
ciò nulla ha a che vedere di per sé con l’acquisizione della cittadinanza da parte dell’adottata;
non vi è poi necessità alcune di integrare o correggere la sentenza di adozione, atteso che, come da costante giurisprudenza di questo Tribunale, una volta pronunziata l’adozione gli effetti di cui all’art. 299 c.c. sono una conseguenza logico giuridica che non necessita di una specifica pronunzia sul punto da parte del Tribunale, dovendo l’Amministrazione ricevente semplicemente dare esecuzione alla norma e anteporre all’adottata il cognome dell’adottante;
il ricorso deve quindi trovare accoglimento”.

In effetti, dalla lettura dell’art. 299 c.c. è possibile desumere che l’acquisizione del cognome dell’adottante da parte della persona che viene adottata costituisce mera conseguenza diretta dell’adozione.
Peraltro, sulla stessa scia del decreto sopra citato si era anche posto sempre il Tribunale di Bologna con ordinanza datata 08.05.2018, nel corpo della quale si legge che l’acquisizione del cognome da parte della persona adottata deriva direttamente dal dettato legislativo, ovvero dall’art. 299 c.c.
Pertanto, considerato che ai sensi dell’art. 298 del c.c. gli effetti dell’adozione decorrono dalla data della sentenza validamente emessa, si reputa evidente che, una volta perfezionatasi l’adozione attraverso la sentenza emessa, gli effetti di cui all’art. 299 c.c. siano una conseguenza logico giuridica che non necessita di una specifica pronuncia sul punto, dovendo l’Amministrazione ricevente semplicemente dare esecuzione alla norma e anteporre all’adottato il cognome dell’adottante.

Tenuto conto di quanto fin qui detto, dunque, ciò che si consiglia è di:
1. munirsi di certificato di residenza e copia conforme della sentenza di adozione e recarsi presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza dell’adottato onde chiedere, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Tribunale, la trascrizione della sentenza;
2. presentare istanza ex art. 299 c.c. per aggiungere il cognome dell’adottante a quello dell’adottato anteponendolo al proprio;
3. qualora l’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dovesse rifiutarsi di provvedere, ritenendo necessario a tal fine che lo straniero abbia prima acquisito la cittadinanza italiana ovvero perché la sentenza nulla disponga in tal senso, addurre a sostegno della propria richiesta i precedenti giurisprudenziali sopra citati, facendo allo stesso rilevare che la persistente inottemperanza può configurarsi quale omissione di atti d’ufficio;
4. in caso di ulteriore inottemperanza, non resta altra soluzione che quella di ricorrere nuovamente all’Autorità giudiziaria (Tribunale del luogo di residenza) al fine di vedere adempiuto, nei fatti, il diritto alla modifica del proprio cognome che, come più volte detto, sarebbe già conseguenza logica e giuridica dell’art. 299 c.c.