Gli effetti dell'adozione [298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [324 c.p.c.](1).
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante[567](2).
Note
(1)
La sentenza, di natura costitutiva, è pronunciata dal tribunale ordinario competente per territorio. L'intervento del P.M. è necessario ai sensi dell'
art. 69 del c.p.c., e dell'
art. 70 del c.p.c., n. 3): si tratta infatti di un giudizio relativo allo stato delle persone.
(2)
Con la sentenza di revoca si determinano importanti effetti quali: la perdita del cognome acquisito con l'adozione, la cessazione degli obblighi alimentari e la cessazione degli impedimenti matrimoniali (
art. 87 del c.c.).