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Articolo 266 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Dispositivo dell'art. 266 Codice Civile

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale [414](1) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [267, 2964].

Note

(1) Il tenore letterale della norma consente l'impugnazione solamente per l'incapacità derivante da interdizione giudiziale e non per l'interdizione legale o per l'inabilitazione (di cui all'art. 415 del c.c.). Dubbia rimane (perlopiù in dottrina, essendo comunque contraria la giurisprudenza) l'ammissibilità nei casi di incapacità naturale (di cui all'art. 428 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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