Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale [414](1) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [267, 2964].
Note
(1)
Il tenore letterale della norma consente l'impugnazione solamente per l'incapacità derivante da interdizione giudiziale e non per l'interdizione legale o per l'inabilitazione (di cui all'art. 415 del c.c.). Dubbia rimane (perlopiù in dottrina, essendo comunque contraria la giurisprudenza) l'ammissibilità nei casi di incapacità naturale (di cui all'art. 428 del c.c.).