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Articolo 138 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Altre infrazioni

Dispositivo dell'art. 138 Codice Civile

È punito con la sanzione amministrativa(1) stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95(2), 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena(1) speciale in questa sezione.

Note

(1) Anche per tale articolo vale quanto detto precedentemente in relazione all'intera sezione VIII del Titolo VI libro I: le violazioni previste dagli artt. 134-142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L'evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) In relazione alle formalità preliminari del matimonio, cui afferiscono le pubblicazioni di cui agli artt. 93 ss. c.c., si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 50 e ss. del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Lo stesso decreto ha abrogato l'art. 95 del c.c., per cui si dovrà fare ora riferimento alla norma di cui all'art. 55 del ridetto decreto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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