Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave(1).
Note
(1)
Le violazioni di cui agli artt. 134-142 erano punite con l'ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000, moltiplicata per quaranta dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981 n. 689.