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Articolo 142 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni

Dispositivo dell'art. 142 Codice Civile

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave(1).

Note

(1) Le violazioni di cui agli artt. 134-142 erano punite con l'ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000, moltiplicata per quaranta dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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