Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206(1)(2).
Note
(1)
Le violazioni di cui agli artt. 134-142 erano punite con l'ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000, moltiplicata per quaranta dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 L. 689/1981.
(2)
Un presupposto fondamentale è la mala fede del coniuge; ad essa si aggiunge il comportamento omissivo richiesto, ossia l'aver taciuto la conoscenza della circostanza invalidante (che rileva anche nel caso in cui essa sia prevista per l'ordinamento canonico, ben potendo, l'effetto invalidante, operare di riflesso nell'ordinamento italiano mediante l'esecutività conferita alle sentenze di nullità emanate dal tribunale ecclesiastico).