(massima n. 1)
Una volta presentata all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione della autoritā competente, dalla quale risulta che per lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia nulla osta al matrimonio stesso, a tenore della legge cui egli č sottoposto, viene ad essere soddisfatta la normativa di cui all'art. 116 c.c., coordinata con l'art. 17 delle preleggi. Qualora venga in discussione in sede contenziosa lo stato libero dello straniero, il giudice italiano č tenuto solo ad esaminare se la sentenza straniera di divorzio sia stata o meno resa operativa nel Paese cui appartiene lo straniero stesso, non essendo necessaria una pronuncia di delibazione da parte del giudice italiano.