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Articolo 90 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Assistenza del minore

Dispositivo dell'art. 90 Codice Civile

Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale [38] o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [159 ss. c.c.](1).

Note

(1) La nomina del curatore speciale avviene nel caso in cui il minore sia senza genitori o tutore; nel caso essi vi siano, ma il tribunale ravvisi l'opportunità di far assistere il minore da un estraneo, potrà comunque effettuare la nomina.

Brocardi

“ Curator ”

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

89 Non essendo stata accolta, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, la proposta di elevare a trecentotré giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 del c.c.), è rimasto fissato in trecento giorni il periodo del lutto vedovile (art. 89 del c.c.). Sono stati fusi in un solo articolo, l'art. 90 del c.c., gli articoli 96 e 97 del progetto, che contenevano le norme sull'assenso per il matrimonio del minore. Nell'art. 91 del c.c. si è fatto, riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni tra cittadini e stranieri.

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