Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale [38] o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [159 ss. c.c.](1).
Note
(1)
La nomina del curatore speciale avviene nel caso in cui il minore sia senza genitori o tutore; nel caso essi vi siano, ma il tribunale ravvisi l'opportunità di far assistere il minore da un estraneo, potrà comunque effettuare la nomina.