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Articolo 91 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diversitą di razza o di nazionalitą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 91 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 1, R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, D.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

[I matrimoni tra persone appartenenti a razze diversi sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.

Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

89 Non essendo stata accolta, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, la proposta di elevare a trecentotré giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 del c.c.), è rimasto fissato in trecento giorni il periodo del lutto vedovile (art. 89 del c.c.). Sono stati fusi in un solo articolo, l'art. 90 del c.c., gli articoli 96 e 97 del progetto, che contenevano le norme sull'assenso per il matrimonio del minore. Nell'art. 91 del c.c. si è fatto, riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni tra cittadini e stranieri.

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