Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934] o dell'usucapione [1158 ss.].
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [53, 56 co. 2, 73, 1219].