Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 53 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Godimento dei beni

Dispositivo dell'art. 53 Codice Civile

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di attribuire comunque un compenso agli immessi nel possesso temporaneo, tratto direttamente dai beni che essi temporaneamente possiedono ed amministrano.

Spiegazione dell'art. 53 Codice Civile

Godono della totalità delle rendite gli ascendenti, legittimi o naturali, ed i discendenti (figli legittimi, naturali, legittimati ed adottivi di cui agli artt. 566 e ss. c.c.).
Ovviamente ci si riferisce alle rendite maturate solamente dopo l'immissione nel possesso dei beni. Il diritto non concerne le rendite maturate prima dell'assenza del soggetto titolare.
Diversamente dai rientranti nelle precedenti categorie, gli altri immessi dovranno accantonare e riservare per l'eventuale ritorno dell'assente (nel caso di assenza non ingiustificata e involontaria) un terzo delle rendite.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

71 Sono stati modificati dal lato formale, in conformità alle proposte pervenute, gli articoli 56 e 57 del progetto definitivo, fusi nel nuovo art. 52. Riguardo all'art. 53 del c.c. è stata prospettata l'opportunità di menzionare i figli accanto ai discendenti, e ciò allo scopo di escludere il dubbio che i figli adottivi, che non sono a rigore, discendenti, possano fruire del benevolo trattamento previsto in tale articolo. Ma, poiché gli immessi nel possesso temporaneo sono i presunti successori legittimi, deve logicamente ritenersi che il termine "discendenti" sia adoperato dalla legge in quel particolare senso che esso assume nel diritto successorio, ove i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi. Si è perciò lasciata immutata la dizione, riprodotta del resto dal codice del 1865, che su questo punto non ha dato luogo a dubbi di interpretazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!