Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione [456], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [66], salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione [1158](1).
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.