(massima n. 1)
In materia di fondazioni, le gravi irregolaritą dell'amministrazione, cui l'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, subordina lo scioglimento del consiglio d'amministrazione dell'ente (nella specie, la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), sono integrate - tra l'altro - anche dai gravi contrasti tra i consiglieri che determinino l'impossibilitą di funzionamento del consiglio stesso. (Rigetta, App. Genova, 05/07/2011)