Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 8 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 8 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Nicola D. S. chiede
martedģ 01/06/2021 - Veneto
“Lo statuto della Pro Loco prevede che "la convocazione dell'assembela deve essere inviata a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione ..."
Si chiede se la convocazione dell'Assemblea unicamente con la pubblicazione su Facebook può essere considerato nel periodo Covid mezzo idoneo per portare a conoscenza dei soci la convocazione ?”
Consulenza legale i 08/06/2021

L’art. 8 disp. att. del c.c. prevede che la modalità di convocazione dell’assemblea è definita, nelle associazioni, all'interno dello statuto; in mancanza di una sua previsione in quest'ultimo, la convocazione dovrà avvenire “mediante avviso personale”.

In materia di modalità di convocazione dell’assemblea nell’ambito delle associazioni vige dunque una certa libertà di forma, che porta a ritenere valida la convocazione dell’assemblea finanche ove venga dato avviso di quest’ultima solo oralmente (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 7 novembre 1991).

Ciò premesso, si può analizzare il caso di specie.

Dalla ricostruzione dei fatti si evince che lo statuto ha previsto, quale modalità di convocazione dell’assemblea, il “servizio postale” o qualunque “altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione”.

Dal tenore della disposizione contenuta nello statuto è evidente, dunque, che la convocazione dell’assemblea è da considerarsi regolare ove sia stato utilizzato un mezzo idoneo a portare a conoscenze di tutti i soci l’avviso di convocazione dell’assemblea.

L’avviso pubblicato su facebook (per mezzo di comunicazione al socio direttamente o per mezzo di apposita pubblicazione nella pagina dell’associazione creata all’uopo) sembra essere aderente alla disposizione statutaria. Ciò a prescindere delle norme previste per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia.

Si ritiene pertanto corretta la modalità di convocazione dell’assemblea adottata nel caso di specie.