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Articolo 29 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Contenuto della dichiarazione

Dispositivo dell'art. 29 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

  1. a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
  2. b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  3. c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
  4. d) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA bb) DEL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139]
  5. e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
  6. f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
  7. g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
  8. h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
  9. i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
  10. l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
  11. m) il valore netto dell'asse ereditario;
  12. n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;
  13. n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie(1).

2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i), n) e n-bis) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio(1).

2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente(1).

3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore(1).

Note

(1) L'art. 1, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto la modifica dei commi 1, 2 e 3 e l'introduzione del comma 2-bis. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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