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Articolo 6 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Ufficio competente

Dispositivo dell'art. 6 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma(1).

2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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