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Articolo 5 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Soggetti passivi

Dispositivo dell'art. 5 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati(1).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si applica anche agli affilianti e agli affiliati". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Consulenze legali
relative all'articolo 5 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

V.B. chiede
martedģ 26/10/2021 - Piemonte
“Ho sposato nel 2002 mio marito che era vedovo e padre di 2 figlie già sposate.
Ora dopo 19 anni mio marito è deceduto.
Una delle figlie vuole scegliere il caf dove presentare successione.
Non è più giusto che sia io a presentare la successione?
Grazie”
Consulenza legale i 02/11/2021
La questione più importante si ritiene che non sia tanto quella della scelta del CAF presso cui effettuare la denuncia di successione, quanto piuttosto quella di dichiarare correttamente in che modo (se per legge o per testamento), per quali beni e/o diritti e secondo quali quote l’eredità del de cuius deve intendersi devoluta.
Il CAF, infatti, non fa altro che recepire ciò che dichiarano i soggetti obbligati a presentare la denuncia di successione, per poi trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle entrate.
La legge, del resto, si limita ad individuare quali sono i soggetti obbligati, senza stabilire un ordine di priorità tra gli stessi.
In particolare, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione ex art. 5 D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TU sulle successioni e donazioni) i seguenti soggetti:
- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari o i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
- i trustee.

E’ bene chiarire che anche se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente presentarne una sola, quindi un solo modello valido per tutti.
Uno dei vantaggi dell’obbligo di inviare la dichiarazione di successione attraverso il sistema telematico è che non si possono inviare per sbaglio due prime dichiarazioni che fanno capo allo stesso de cuius.
Infatti, il sistema informatico dell’agenzia delle entrate, una volta ricevuto il file telematico, esegue il controllo per codice fiscale e se si accorge che vi è già una dichiarazione contenente lo stesso dato, scarta la successione (per cui è impossibile che vengano accettate due dichiarazioni per lo stesso de cuius).

Precisato che non esiste per legge un ordine di preferenza tra i soggetti obbligati nella presentazione della dichiarazione di successione o nella scelta del CAF a cui affidarsi, occorre dunque che i chiamati all’eredità, prima di affidarsi a qualunque centro di assistenza fiscale, abbiano raggiunto un accordo sui beni e diritti da includere nella denuncia di successione e di cui dovrà essere fatta una descrizione analitica.
Si precisa poi che per la corretta individuazione degli eredi, alla dichiarazione di successione devono essere allegati anche i seguenti documenti::
• l’albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela.
• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto.

Al fine, adesso, di agevolare in qualche modo il raggiungimento di tale accordo, si può dire che, fatto salvo il caso in cui il de cuius abbia disposto dei suoi beni per testamento, in caso di devoluzione per legge, troverà applicazione l’art. 581 del c.c., il quale dispone che se con il coniuge concorrono più figli (nel quesito si dice che il de cuius ha lasciato due figlie da precedente matrimonio), il coniuge ha diritto ad un terzo del patrimonio ereditario ed i figli ai restanti due terzi indivisi (un terzo ciascuno)
Inoltre, al coniuge superstite, ex art. 540 del c.c., compete anche il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano; ciò significa che, se nel patrimonio ereditario vi ricade anche l’immobile adibito a casa familiare, di proprietà del defunto o comune con il coniuge, tale diritto va indicato nella dichiarazione di successione, precisando su quale immobile esso cadrà (ad esempio, scrivendo “Trattasi di casa coniugale su cui grava il diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite”).