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Articolo 167 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 167 TULPS

(1)Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1956, n. 11 (G.U. 7 luglio 1956, n. 168), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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