(1)Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nella ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica(2).
Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilità del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito(2).