(1)L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto, del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto, assisterà come segretario.
La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice Prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.