Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.
[Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza.]