Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera a), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
[L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé. Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.]