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Articolo 142 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 142 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, a sua volta abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e), L. 6 marzo 1998, n. 40.

[(1)Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso.]

Note

(1) Vedi, anche, gli artt. 263-266, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

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