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Articolo 112 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 112 TULPS

(1)(2)E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali o economici costituiti nello Stato o Iesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto teraupetico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene(3).

E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.

L'autorità locale di pubbica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati(4).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 199 (G.U. 3 gennaio 1973, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.
(2) Vedi anche, per quanto concerne la repressione della circolazione di pubblicazioni oscene, il R.D. 25 marzo 1911, n. 855. Vedi, inoltre, la L. 12 dicembre 1960, n. 1591, contenente disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore o alla decenza, gli artt. 14 e 15, L. 8 febbraio 1948, n. 47, con disposizioni sulla stampa, e l'art. 528 Codice penale del 1930 relativo alle pubblicazioni e spettacoli osceni.
(3) La Corte costituzionale, consentenza 10-16 marzo 1971, n. 49 (G.U. 24 marzo 1971, n. 74), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione".
(4) Per effetto dell'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, il presente comma ha cessato di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale.

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