Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
[(1)La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21% del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali.]
Note
(1)
Vedi, anche, l'art. 3, L. 8 luglio 1949, n. 478.