Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524. Successivamente tale abrogazione è stata confermata dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.
[(1)Per la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.]
Note
(1)
Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 luglio 1949, n. 478.