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Articolo 96 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 96 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

[L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il podestà.

Senza speciale autorizzazione del prefetto, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e l'ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, nè oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio.

Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.]

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