[L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il podestà.
Senza speciale autorizzazione del prefetto, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e l'ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, nè oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio.
Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.]