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Articolo 95 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 95 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524 e successivamente dall'art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287.

[In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti(1).

Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,½% del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.

Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.

In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo.]

Note

(1) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e la L. 8 luglio 1949, n. 478

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