(1)L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio(2).
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza(3).
Note
(1)
Per i limiti di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, vedi l'art. 11, comma 6-ter, L. 15 dicembre 2011, n. 217, come inserito dall'art. 34-quater, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(2)
Per l'apertura di locali destinati a spettacoli cinematografici o misti vedi, anche, il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534 e gli artt. 21 e 22, L. 29 dicembre 1949, n. 958; sull'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, vedi, anche, l'art. 681 del codice penale.
(3)
Sull'organizzazione dei servizi antincendi, vedi la L. 13 maggio 1961, n. 469.