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Articolo 68 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 68 TULPS

(1)Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo(2)(3).

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali(4).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (G.U. 22 aprile 1970, n. 102), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
(2) Comma così modificato dall'art. 164, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, successivamente, dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.
(3) Vedi, anche, sul nulla-osta per l'esercizio teatrale, l'art. 1, R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946 (G.U. 17 novembre 1936, n. 266), per quello sull'esercizio di spettacoli cinematografici gli artt. 21-22, L. 29 dicembre 1949, n. 958, per le scuole di ballo, la L. 4 gennaio 1951, n. 28, e per l'uso di apparecchi di radiodiffusione all'aperto o in pubblici esercizi, il R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 418.
(4) Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'art. 163, comma 2, lett. f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Vedi, anche, per le gare di velocità di autoveicoli l'art. 9, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e l'art. 17, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e per le gare aeronautiche gli artt. 183-187, R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, testo di legge, quest'ultimo, che, pur essendo stato abrogato dall'art. 1329 del cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, non essendo stato finora emanato il nuovo regolamento, è da ritenere in vigore ancora per quanto non contrasti con le norme di cui al codice della navigazione sopra indicato (tenendo presente che gli articoli da 71 a 75 sono stati abrogati dall'art. 5, D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367).

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Consulenze legali
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D. P. chiede
mercoledģ 18/12/2024
“Buonasera,
ho intenzione di organizzare occasionalmente una festa privata presso il mio locale. Il locale è un bar situato in centro. La festa è solo su invito personale e nominativo e costa 35€. Dovrebbe iniziare alle 23.30 e terminare alle 04.00.
Premetto che il locale si trova all'interno di un Hotel che dispone di agibilità e piano emergenza in regola.

Quali autorizzazioni dovrei richiedere se necessario?

Grazie”
Consulenza legale i 24/12/2024
Innanzitutto occorre chiarire che, anche se si tratta di una festa privata su invito, il luogo in cui si svolge – un locale situato in un hotel – deve essere considerato quale luogo aperto al pubblico.

Tenuto conto, inoltre, che nella richiesta di parere ci viene indicato che il locale è già dotato di licenza di agibilità e di piano di emergenza si presuppone, quindi, che sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi compresa la valutazione di impatto acustico nonché la verifica della sicurezza dei luoghi.

Non sarà, inoltre, necessario ottenere la licenza ex art. 68 TULPS ed ex art. 80 TULPS se si tratta di un unico evento occasionale non connesso all’attività imprenditoriale mentre sarà richiesta qualora l'allestimento si configuri invece, nel concreto, come luogo di pubblico spettacolo secondo le tipologie del DM 19/08/1996 e costituisca un esercizio dell’attività imprenditoriale (ossia che connota l’attività di bar).

L’autorizzazione della questura, che il Testo Unico di Pubblica Sicurezza richiedeva non è più necessaria, perché dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, nel 1967.

Infine, nel caso in cui sia previsto un servizio di catering è necessario che il servizio sia in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie mentre se è prevista la diffusione di musica, dal vivo o registrata, occorrerà effettuare la comunicazione preventiva alla SIAE (Società Italiana Autori Editori), con pagamento dei relativi diritti.