[È vietato l'impiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.
Il divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso.]