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Articolo 73 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 73 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

[(1)Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda(2), a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

Il sottosegretariato può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda(2), o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:

  1. a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;
  2. b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;
  3. c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;
  4. d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'interno, designato dal ministero stesso;
  5. e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'educazione nazionale(3), designato dal ministero stesso;
  6. f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;
  7. g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori.
  8. ]

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 6, R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327.
(2) L'approvazione viene ora data dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a norma dell'art. 2, L. 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero medesimo.
(3) Ora Ministero della pubblica istruzione, a norma di quanto disposto dal R.D. 29 maggio 1944, n. 142.

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