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Articolo 74 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 74 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[La concessione della licenza prevista dalI'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

[Il prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del ministero dell'interno(1).]

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero.]

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161.

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