[La concessione della licenza prevista dalI'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.
[Il prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del ministero dell'interno(1).]
L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero.]